Art. 6.
(Eccezioni sulla competenza).

      1. In materia di eccezioni sulla competenza, i decreti legislativi di cui all'articolo 1

 

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sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile e per valore possano essere proposte sino alla comparsa di risposta tempestivamente depositata;

          b) prevedere che l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio inderogabile possano essere sollevate sino alla proposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza, con possibilità di rilevazione anche d'ufficio nel decreto di fissazione dell'udienza;

          c) prevedere l'obbligo per il giudice, se richiesto da entrambe le parti o se la questione è stata rilevata d'ufficio, di decidere, prima di ogni ulteriore attività processuale, la questione con ordinanza non revocabile contenente, se di incompetenza, l'indicazione del giudice ritenuto competente ed il termine per la riassunzione.